Malattia e controlli: quali sono i casi in cui un lavoratore è esonerato dal rispettare le fasce orarie di reperibilità

Lo sapevate che, in malattia, ci sono casi in cui un lavoratore è esonerato dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità?

Come ben sapete, quando si chiedono dei giorni o ancora di più un periodo di aspettativa dal proprio lavoro a causa di malattia, si va incontro al rischio sempre più concreto e ufficiale di ricevere delle visite in orari prestabili durante le quali viene accertato il nostro reale stato di salute. Si tratta di visite effettuate dal medico fiscale per impedire ai furbetti di approfittare delle assenze giustificate per malattia: proprio per questo motivo, un lavoratore è sempre tenuto a essere reperibile in determinate fasce orarie.

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Malattia e controlli – Crmag.it

Attenzione però, può anche verificarsi una situazione molto rara e particolare in cui ad esempio la visita del medico avviene al di fuori degli orari dedicati a questa specifica pratica. In ogni caso non è qualcosa di cui preoccuparvi perché, come anticipato, si tratta di una casistica estremamente difficile da riscontrare per un lavoratore. Quello su cui, invece, abbiamo deciso di soffermarci oggi è proprio la reperibilità del soggetto che ha chiesto dei giorni dal proprio lavoro.

Secondo quanto stabilito falla legge, infatti, il controllo in questione può essere richiesto sia dal datore di lavoro che inviato direttamente dall’INPS, e per poterlo effettuare bisogna rispettare delle specifiche fasce orarie. Il lavoratore deve quindi essere reperibile, per sottoporsi a verifica, sette giorni su sette dalle nove alle tredici e dalle quindici alle diciotto per quanto riguarda il settore pubblico, e dalle dieci alle dodici e dalle diciassette alle diciannove per il privato.

Reperibilità, quando un lavoratore è esonerato in malattia

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Malattia e controlli – Crmag.it

Tuttavia, possono verificarsi delle casistiche molto specifiche in cui un lavoratore non è tenuto a mostrarsi reperibile. Innanzitutto, solitamente, qualora ci sia la visita da parte del medico incaricato e il soggetto in questione non sia in casa, allora si provvede con il lasciare un avviso in cui si comunica alla persona interessata di presentarsi in ambulatorio il giorno successivo. Qualora neanche questa visita avvenisse, allora il soggetto avrà l’obbligo di fornire le proprie giustificazioni.

Come stavamo anticipando poco prima, però, ci sono delle situazioni o per meglio dire dei casi eccezionali in cui a discapito di quanto stabilito dalla legge un lavoratore non ha l’obbligo di essere reperibile per la propria visita medica di controllo. La prima casistica interessata da questa eccezione è quella che prevede la presenza di patologie gravi che richiedono, da parte del paziente, delle terapie specifiche salvavita. O ancora, la presenza di stati patologi connessi all’invalidità che sia riconosciuta pari o superiore al settantasette.

Per finire, a essere esclusi dall’obbligo di reperibilità alla visita medica nelle fasce orarie citate a inizio articolo sono tutti i dipendenti pubblici che hanno chiesto un’aspettativa a causa di servizi che hanno determinato delle menomazioni rientranti in determinate categorie. Attenzione però, perché per ottenere questo esonero deve innanzitutto essere presente una specifica clausola nel certificato medico e in secondo luogo il codice E non ha alcun valore in merito.

@avv_dirittodellavoro

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